Certificazione Contrattuale e Contabile

Una delle principali cause di Crisi Aziendale in Italia è rappresentata dai crediti insoluti.
I Crediti Aziendali possono essere insoluti per il mancato pagamento:

  • sia da parte della Pubblica Amministrazione (esempio Comuni);
  • sia da parte di Aziende con cui si sono intrattenuti rapporti commerciali.
 
Se già i crediti insoluti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione inginocchiano l’Azienda quelli insoluti vantati nei confronti di Aziende con cui si sono intrattenuti rapporti commerciali rischiano di metterla definitivamente fuori gioco. In entrambi questi casi l’Azienda finisce per non avere liquidità necessaria per fare fronte al pagamento contributivo e fiscale nei confronti dello Stato, al pagamento dei fornitori, dei dipendenti, delle linee di credito bancarie e così via. 
 
La soluzione, in questi casi, è quella di Smobilizzare i Crediti Insoluti.
Per i Crediti Aziendali Insoluti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione esite, là dove il credito è certo, liquido ed esigibile una procedura con la quale il credito, su istanza dell’Azienda Creditrice, viene iscritto in una piattaforma telematica del Ministero dell’economia (indirizzo www.pcc.it) dove entro 30 giorni la Pubblica Amministrazione debitrice deve provvedere a certificare o respingere l’istanza altrimenti, il decorso infruttuoso di questo termine, comporta, sempre attraverso una funzione consentita dalla piattaforma stessa, la nomina di un commissario ad acta che CERTIFICHERA’ IL CREDITO relativo alle somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.
Il Credito Certificato dalla P.A. così smobilizzato può essere utilizzato dall’Azienda per far fronte, ad esempio, al pagamento contributivo e fiscale nei confronti dello Stato, al pagamento dei fornitori, dei dipendenti, delle linee di credito bancarie e così via e tutto questo attraverso adeguate operazioni di CESSIONE DEL CREDITOPer i Crediti Aziendali Insoluti vantati, invece, nei confronti di Aziende con cui si sono intrattenuti rapporti commerciali lo Smobilizzo non è affatto semplice e a volte anche impossibile soprattutto se il debitore in stato di insolvenza risulta non credibile per situazioni di pregiudizio iniziali o sopravvenute al rapporto commerciale. In questi casi, infatti, nessuna Banca, ad esempio, sarà disposta a smobilizzare il credito vantato nei confronti di detto debitore.
 
Quando questo avviene, nella maggior parte dei casi, è perché l’azienda non ha ponderato alcuni fattori del rapporto che ha deciso di intrattenere a partire dalla solvibilità del cliente fino ad arrivare alla sostenibilità del suo debito attraverso un percorso che può ridurre il rischio di insolvenza se vi è una preventiva “ATTESTAZIONE CHE CERTIFICA IL CREDITO NELLA SUA LEGITTIMITA’ E FONDATEZZA SIA CONTRATTUALE CHE CONTABILE”.
In questo caso il rapporto, nell’obiettivo di una riduzione del rischio di insolvenza, potrà definirsi all’esito di detta preventiva attestazione.
 
Affinché un credito verso imprese private possa essere attestato concorrono due atti di legittimità e fondatezza:
  1. uno contrattuale a cura di un avvocato, regolarmente abilitato, che ha preso parte ed assistito il creditore nella trattativa contrattuale (e poi nella successiva stipula e sottoscrizione del contratto);
  2. uno contabile a cura di un commercialista, regolarmente abilitato, che assiste il creditore per le incombenze di natura contributiva e fiscale che scaturiranno dall’accordo e, come tale, che risulta formalmente svolgere questa attività per conto del creditore.
 
La certificazione di legittimità e fondatezza contrattuale attestata dall’avvocato certifica quanto segue:
  1. che il contratto si formerà a seguito di trattative precontrattuali nel rispetto del disposto normativo di cui all’art. 1337 del Codice civile attestando, quindi, che nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto le parti si comporteranno secondo buona fede;
  2. che il contratto non sarà affetto da vizi di nullità di cui all’art. 1418 del Codice civile e quindi: a) il contratto, per ciò che concerne l’accordo, si concluderà secondo il disposto normativo di cui all’art. 1326 Codice civile; b) la causa del contratto non è illecita sicché non ricorre quanto previsto dall’art. 1343 Codice civile; c) il contratto, ai sensi dell’art. 1345 Codice civile, non è sarà affetto da un motivo illecito comune ad entrambe le parti; d) l’oggetto del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 1346 Codice civile, sarà possibile, lecito, determinato o determinabile; e) che nel contratto non ricorrerà alcuna delle fattispecie di cui agli artt. 458, 778, 785, 788, 794, 1350, 1354, 1355, 1472, 1895, 1904, 1963, 1972, 2103, 2115, 2265, 2744 del Codice civile;
  3. che il contratto non sarà affetto da vizi di annullabilità di cui all’art 1425 Codice civile (nessuna delle parti era legalmente incapace di contrarre, nessuna delle parti era persona incapace di intendere o di volere) e all’art. 1427 Codice civile (consenso dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo);
  4. che il contratto sarà vero tra le parti e non simula effetti di cui all’art. 1414 codice civile;
  5. che le reciproche obbligazioni contrattuali che verranno assunte dalle parti saranno discusse e convenute dopo un’attenta verifica e “due diligenze” oggettiva e soggettiva (comprendente dati personali, contabili e fiscali, Visure Camerali – protesti, patrimonio mobiliare e immobiliare, Banche, ecc…) esplicata con attività e documentazione verificata nel corso delle trattative precontrattuali e sottoscritta dalle parti come condizione esclusiva che condurrà alla definizione dell’accordo definitivo;
  6. che le reciproche obbligazioni contrattuali verranno assunte dalle parti in modo consapevole anche rispetto alle reciproche garanzie che presteranno sia in caso di inadempimento che di esatta esecuzione delle pattuizioni per come saranno convenute nell’accordo contratto;
  7. che la cessione del credito scaturente dal contratto verrà consapevolmente convenuta, come pattuizione, in senso al contratto prevedendola come autorizzata già con la sottoscrizione stessa del contratto nell’obiettivo di una smobilitazione del credito a fronte dell’utilizzo del credito, da parte del creditore, per possibili suoi pagamenti a favore di terzi creditori compreso lo Stato per i pagamenti contributivi e fiscali richiesti al creditore.
 
La certificazione di legittimità e fondatezza contabile attestata dal commercialista certifica quanto segue:
  1. che in conseguenza dell’esecuzione del contratto che le parti formeranno le operazioni contabili che si registreranno risulteranno in atti e saranno riportate nel rispetto della normativa vigente;
  2. che le operazioni contabili per come saranno registrate e risultanti in atti saranno vere in ogni loro componente attiva e passiva;
  3. che nel corso della due diligence oggettiva e soggettiva che si riferirà al contratto che farà conseguire le operazioni contabili, verrà eseguita la conformità delle obbligazioni rispetto alla capacità di assolverle tenuto conto dei dati contabili contabile apprezzati secondo la valutazione consulenziale e professionale dei criteri di legge anche per ciò che concerne la capacità contributiva e fiscale scaturente dall’esecuzione contratto che verrà riportata contabilmente nelle operazioni che si registreranno e che risulteranno in atti.
 
L’attestazione che certifica quanto sopra verrà espressamente riportata in seno al contratto definitivo che le parti sottoscriveranno.
Il procedimento sopra enarrato definisce quella che è la c.d. “CERTIFICAZIONE APF” CONTRATTUALE E CONTABILE DEI CREDITI.
Detta certificazione assume una significativa rilevanza sia in ambito legale, sia in ambito finanziario e sia in ambito fiscale:
  • in ambito legale perché la Certificazione, Attestando la Legittimità e Fondatezza sia Contrattuale che Contabile del rapporto, attesta, ai fini del “mezzo di prova” che il credito “E’ VERO”;
  • in ambito finanziario perché la Certificazione consente all’operatore finanziario (ad esempio la Banca) di avere maggiori elementi per una valutazione positiva che possa consentire lo smobilizzo dei crediti scaturenti dal contratto con maggiore tranquillità, minor rischio e minori costi;
  • in ambito fiscale perché la Certificazione consente all’Azienda di utilizzarla come Mezzo di Prova che concorre a poter dimostrare, unitamente all’adeguato assetto organizzativo-amministrativo-contabile di cui l’azienda deve essere munita, di aver fatto tutto il “possibile” affinché, di fronte ad un possibile stato di “Insolvenza” possa risultare Incolpevole la sua condotta anche di fronte al mancato pagamento contributivo e fiscale nei confronti dello Stato, al mancato pagamento dei fornitori, dei dipendenti, delle linee di credito bancarie e così via ed usufruire, in questo modo, di opportuni rimedi giuridici sia INIBITORI e sia quelli previsti nel “NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA” soprattutto riguardo alla meritevolezza del rimedio.

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