Gratuito patrocinio

Assicurare anche a chi non può economicamente permettersi di avere un avvocato di averne uno a suo fianco

Gratuito Patrocinio

Poiché il Diritto a potersi Difendere è un Diritto Inviolabile in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell’art. 24 della Costituzione 3° comma “anche ai non abbienti sono assicurati, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”.

Ebbene, il Gratuito Patrocinio, rappresenta proprio un istituto che consente anche ai meno abbienti di agire e difendersi di fronte all’autorità giudiziaria (civile, penale).

Attraverso il Gratuito Patrocinio, in buona sostanza, le spese relative all’Avvocato sono a carico dello Stato; pertanto, il difensore non riceve il compenso dal cliente – che non avrebbe le possibilità economiche per remunerarlo – ma dallo Stato. Il legale, quindi, non può chiedere compensi o rimborsi da parte del cliente ammesso al Gratuito Patrocinio; infatti, ogni patto contrario è nullo e la violazione del divieto costituisce, da parte dell’avvocato un grave illecito disciplinare.

Per essere ammesso al Gratuito Patrocinio il richiedente deve essere titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82 (Per l’esatta quantificazione del reddito, è consigliabile che il richiedente si rivolga al proprio commercialista di fiducia o ad un patronato anche perché l’istanza deve contenere l’autocertificazione dei redditi percepiti durante l’anno precedente alla domanda e l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio).

ll Gratuito Patrocinio può essere utilizzato nelle controversie civili di qualsiasi tipo e genere e nelle controversie penali da parte dell’imputato, della persona offesa dal reato, dal danneggiato che intende costituirsi parte civile e dal responsabile civile.

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per il patrocinio a spese dello Stato.