Adeguati asseti

Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza mentre l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte l’imprenditore collettivo (società di ogni tipo) deve, invece, adottare un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile ai sensi dell’articolo 2086 del Codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative;

Considerato che alla violazione dell’obbligo di istituire gli adeguati assetti si accompagna, quale sanzione, la responsabilità personale patrimoniale degli amministratori nei confronti dei terzi danneggiati dal loro comportamento omissivo o comunque in qualche misura superficiale, negligente;

OCCORRE

Operare in ambito legale e verso l’adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Vs. Azienda in questi ambiti:

  1. Per quanto l’assetto organizzativo:
    • l’organigramma aziendale al fine di una corretta ripartizione delle responsabilità e dei ruoli oggetto di delega e mansioni;
    •  l’istituzione e la gestione di una struttura organizzativa in capo a una o poche risorse umane in grado di fornire informazioni vitali per l’ordinaria gestione dell’impresa che, tra l’altro, monitori e gestisca i principali rischi aziendali.
  2. Per quanto riguarda l’assetto amministrativo:
    • la redazione di un budget di tesoreria;
    • la predisposizione e redazione di strumenti di natura previsionale;
    • la predisposizione e redazione di strumenti in grado di fornire una situazione finanziaria giornaliera, reporting e piano industriale;
  3. Per quanto riguarda l’assetto contabile:
    • che la contabilità generale rispetti i termini per la formazione del progetto di bilancio e che sia garantita l’informativa ai sindaci;
    • che vi sia una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare;
    • che vi sia una procedura di analisi di bilancio unicamente finalizzata alla redazione della relazione sulla gestione;
    • che vi sia una procedura di redazione del rendiconto finanziario.

TUTTO QUESTO NELL’OBIETTIVO

  • di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario;
  • di verificare la sostenibilità dei debiti e la prospettiva di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi, nonché rilevare i segnali di allarme relativamente ai debiti scaduti e ad eventuali esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari;
  • di ricavare le informazioni necessarie per la verifica della ragionevole perseguibilità di un possibile Vs del risanamento.

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